Il modello 730, dedicato principalmente ai lavoratori dipendenti e pensionati, è un modo semplice di presentare la dichiarazione dei redditi con i seguenti vantaggi:
- non richiede calcoli perché sono effettuati dal CAF;
- eventuali rimborsi o pagamenti di imposte sono effettuati direttamente dal sostituto d’imposta nelle prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione. Nel caso di dipendenti senza sostituto d’imposta il rimborso sarà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate entro 6 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione;
- è possibile compensare eventuali crediti IRPEF con altre imposte da pagare (es. Imu, cedolare secca, ecc);
Quando e come si presenta
- Il contribuente che presenta il modello 730 tramite il CAF deve autorizzarlo oppure non autorizzarlo a consultare i dati presenti nel modello 730 precompilato predisposto dall’agenzia delle Entrate.
- Resta inteso che, indipendentemente dal consenso ad accedere alla precompilata il contribuente deve sempre consegnare la documentazione tributaria giustificativa dei dati da riportare nella dichiarazione (es. C.U., documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili, altri redditi, visure catastali, ecc.).
- Su tutta la documentazione acquisita e conservata dal Caf, verrà apposto il “visto di conformità”, vale a dire il Caf verifica la conformità tra i dati esposti nel modello 730 e quelli risultanti dalla documentazione presentata dal contribuente.
- L’ eventuale controllo formale (verifica della documentazione) da parte dell’Agenzia delle Entrate è effettuato nei confronti del Caf, mentre il controllo relativo alla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni o alle agevolazioni, viene effettuato sempre nei confronti del contribuente.
- Il contribuente che presenta il 730 tramite il CAF deve sottoscrivere apposito documento con il quale conferisce, ovvero non conferisce, delega al CAF per l’accesso alla propria dichiarazione precompilata; Clicca qui per scaricare la delega.
Il modello 730 può essere presentato entro il 30 settembre.
Il conguaglio della dichiarazione avverrà in base a quando il modello verrà presentato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate, quindi è bene affrettarsi per ricevere il conguaglio il prima possibile!
Tracciabilità pagamenti
- Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione degli oneri, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La nuova disposizione non si applica alle detrazioni relative alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
- Il contribuente dimostra l’utilizzo del pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza di tale documentazione si può ricorrere all’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
IL CONTRIBUENTE CHE SI PRESENTA AL CAF DOVRÀ ESIBIRE:
- Documento d’identità in corso di validità e codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;
- Codice fiscale del coniuge e dei familiari a carico, anche per i familiari di extracomunitari rilasciati dall’Agenzia delle Entrate;
- Eventuali modelli F24 pagati per le imposte e gli acconti dovuti;
- Dati del datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE/PENSIONE E ASSIMILATI:
- Certificazione unica (CU);
- Certificato delle pensioni estere;
- Assegni periodici percepiti dal coniuge, in base a sentenza di separazione o divorzio;
- Attestazione del datore di lavoro, delle somme corrisposte a lavoratori domestici (COLF o BADANTI).
REDDITI DA TERRENI E FABBRICATI:
- Visure catastali;
- Atti o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione;
- Contratti di locazione Legge 431/98;
- Canone da immobili affittati.
SPESE DETRAIBILI O DEDUCIBILI
Tracciabilità dei pagamenti
A partire dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
- Contratto di locazione regolarmente registrato, per le persone che vivono in affitto;
- Quietanza di versamento degli interessi per mutui casa, atto di acquisto, atto di mutuo;
- Tutta la documentazione per la Ristrutturazione edilizia (bonifici, fatture, Scia, ecc.);
- Tutta la documentazione per il Risparmio energetico (bonifici, fatture, Enea, ecc.);
- Spese sostenute per l’arredo di immobili ristrutturati (bonifici, fatture, ecc.)
- Figli
- Rette pagate per l’asilo nido;
- Ricevute o quietanze di versamento per le attività sportive dilettantistiche (palestra, piscina…);
- Contratti di locazione pagati per studenti universitari fuori sede o convitti;
- Spese di istruzione per la frequenza.
- Spese mediche
- Spese per visite generiche e specialistiche, scontrini della farmacia, spese per interventi chirurgici, esami di laboratorio;
- Spese odontoiatriche o oculistiche (occhiali, lenti a contatto e liquidi);
- Documentazione attestante la marcatura CE per i dispositivi medici (inclusi occhiali da vista);
- Ticket ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio;
- Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri;
- Ricevute per acquisto protesi sanitarie;
- Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero;
- Spese per soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA);
- Spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici);
- Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli).
CHI LO PUÒ PRESENTARE - Pensionati o lavoratori dipendenti;
- Soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);
- Soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- Sacerdoti della Chiesa cattolica;
- Giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- Soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- Personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato;
- I soggetti che nell’anno di imposta posseggono soltanto redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Tuir – definiti redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo di consegna del modello per la liquidazione delle imposte e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
IL MODELLO 730 PUÒ ESSERE PRESENTATO ANCHE: - In forma congiunta da uno dei due coniugi;
- Per conto delle persone incapaci, compresi i minori;
- Dagli eredi di persone decedute nel 2020 o entro il 30 settembre 2021, purché il deceduto abbia i requisiti per presentare il 730.
CHI NON PUÒ PRESENTARLO - Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare Modello REDDITI (ex modello Unico) i contribuenti che:
- Devono dichiarare redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- Devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, sostituti d’imposta Modello 770;
- Non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente.
- ERRORI E DIMENTICANZE
- Se il contribuente riscontra errori di compilazione o di calcolo, si deve rivolgere al Caf per correggerli. Il Caf procede all’elaborazione di un modello 730 rettificativo.
- Se il contribuente si accorge di non aver indicato nella dichiarazione un elemento che doveva essere inserito, può procedere alla relativa correzione.
- Se l’integrazione o la rettifica comporta un maggiore credito o un minor debito il contribuente può scegliere di:
- Presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo;
- Presentare, in alternativa, entro il 30 novembre un Modello REDDITI Persone Fisiche correttivo nei termini o integrativo, richiedendo eventualmente il rimborso della differenza a credito ovvero rimandando l’eccedenza alla successiva dichiarazione;
- Se invece l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito, si può effettuare la correzione solo mediante l’utilizzo del modello REDDITI Persone fisiche integrativo.
- IMPORTANTE
- L’art. 5, D.L. n. 193/2016 uniforma il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative, sia a sfavore che a favore del contribuente. Ci sarà tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione incompleta o infedele per correggere eventuali errori ed usufruire del maggior credito derivante dalla dichiarazione dei redditi. Prima di procedere, contatta sempre la sede CAF che ti ha assistito per l’elaborazione del tuo modello 730.